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Tribunali Emilia-Romagna > Previdenza e assistenza
Data: 17/11/2000
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 858/00
Parti: Del Fiore / INPS
TRIBUNALE DI PARMA - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA - GRAVIDANZA E PUERPERIO - DIRITTO ANCHE IN CASO DI PERIODI PRECEDENTI IL 1 GENNAIO 1994 - SUSSISTENZA


L'art. 14 del d.l.vo 503/92 stabiliva che danno luogo a contribuzione figurativa i periodi che sarebbero stati di "astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorchè intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro", alla duplice condizione che (1) la lavoratrice potesse far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa e che (2) si trattasse di "periodi successivi al 1° gennaio 1994". L'art. 12 del d.l.vo 16.9.96 n. 564 è intervenuto sulla stessa materia, ripetendo la disposizione, ma senza più fare riferimento alla limitazione temporale appena detta. Secondo il Tribunale Parma ciò significa che la seconda norma, non prevedendo più il discrimine temporale in questione, ha tacitamente abrogato, sul punto, la precedente disposizione. Argomenta il magistrato: «Ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, infatti, l'abrogazione di una legge anteriore per opera di una posteriore non avviene solo nel caso di "espressa disposizione del legislatore" ma anche nel caso in cui vi sia una incompatibilità delle precedenti disposizioni con quelle nuove o nel caso in cui la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. E proprio tale fattispecie di cd. abrogazione tacita pare essersi verificata nel caso in esame», Ne consegue che, secondo tale decisione, dopo l'entrata in vigore del d.l.vo 564/96, le lavoratrici possono richiedere l'accredito della contribuzione figurativa per i periodi in cui, se avessero prestato lavoro subordinato, sarebbero state in "astensione obbligatoria" anche se tali periodi risalgono ad epoca anteriore all'1.1.94.Va peraltro segnalato che la sentenza si pone in contrasto con Tribunale Parma n. 1560/99 del 30.11.99 (est. Vezzosi) confermata da Corte App. Bologna 26.6.2000 n. 133 (non ancora depositata nella motivazione